Tribunale Siracusa · 10 Gennaio 2017
Interessi di mora – inclusione nel calcolo del TEG – soggezione ai limiti di cui alla legge n. 108/1996 Commissione di Massimo Scoperto – esclusione dal TEG
Gli interessi di mora sono stati inclusi nel calcolo del TEG dato che gli stessi pacificamente soggiaciono ai limiti di cui all’art. 1 della legge n. 108 del 1996, dal momento che la disposizione riguarda sia gli interessi corrispettivi sia gli interessi moratori (si veda ad es. Cassazione sez. I, 11.01.2013 n. 603; Cass. civ. sez. I 9.01.2013 n. 350; Cass. civ. 04.0.4 2003 n. 5324). Va comunque chiarito che il superamento del tasso soglia peri soli interessi moratori non comporta la nullità dell’intera clausola di interesse, perché se è vero che anche gli interessi moratori sono soggetti alla disciplina sull’usura, non è possibile accomunare interessi che hanno natura e funzioni diverse. La usurarietà degli interessi moratori comporta la nullità soltanto della clausola che li prevede, con riduzione degli interessi al tasso legale in caso di usura originaria e al tasso soglia in caso di usura sopravvenuta. In tal modo si scongiura il rischio di premiare ed incentivare l'inadempimento, che costituisce pur sempre una mera eventualità patologica nello svolgimento del rapporto contrattuale e che potrebbe risultare addirittura conveniente se si accede alla tesi della gratuità dell'intero negozio.
La commissione di massimo scoperto non va computata quale onere del credito per i periodi in cui i decreti ministeriali non l'hanno inclusa ai fini della individuazione del TEGM. Tale soluzione interpretativa deriva dall'esigenza di comparare entità omogenee in quanto la c.m.s. svolge una funzione diversa rispetto alla pattuizione di interessi ed ha un peculiare meccanismo di calcolo basato, a differenza del calcolo degli interessi, sul picco di utilizzo per un certo periodo di giorni con l'applicazione di un certo tasso di interesse. Vi è inoltre una difficoltà logica nell'ammettere la sommatoria della c.m.s. agli altri oneri del credito con riferimento a momenti in cui il TEGM rilevato dalla Banca d'Italia non comprendeva la c.m.s. (in altri termini, non appare logico che si includa la c.m.s. nel tasso applicato nel singolo contratto, quando invece nel tasso mediamente rilevato la medesima, pur essendo applicata abitualmente, era certamente esclusa).
Autore Massima
Avv. Chiara Ravina © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Avv. Chiara RavinaNormativa di riferimento:
art. 1 legge n. 108/1996
Pubblicato il 10 Marzo 2017 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 259