Home > Giurisprudenza > Impugnazione del decreto di omologa ...

 

Impugnazione del decreto di omologa del concordato preventivo: interesse e legittimazione del creditore e relativo procedimento


Appello Napoli · 03 Luglio 2013

 Impugnazione decreto omologazione concordato preventivo – reclamo ex art. 183 l. fall. - interpretazione – effetti – sussistenza

Concordato preventivo – omologazione ex art. 182 l. fall. – creditori non ammessi o ammessi per un importo inferiore – legittimazione – sussistenza

 

 


Limitandosi l’art. 183, co. 1, l. fall. a prevedere che contro il decreto del tribunale con cui sia stato omologato un concordato preventivo (in presenza di opposizioni) o sia stata rigettata l’istanza di omologazione di un concordato preventivo «può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio», senza specificare i termini e le forme di tale reclamo, deve ritenersi che il modello procedimentale cui fare riferimento per colmare tale lacuna, almeno in tutti i casi in cui «contestualmente» al decreto di rigetto dell’istanza di omologazione del concordato preventivo non sia stata emessa sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, sia giusto quanto disposto dall’art. 742-bis c.p.c.- quello previsto per la generalità dei reclami camerali dall’art. 739 c.p.c. (cfr. Cass., 4 novembre 2011, n. 22932).
La legittimazione passiva nel procedimento riguardante il reclamo di cui all’art. 183, comma 1, l.fall. promosso dall’unico creditore dissenziente che si sia opposto all’omologazione del concordato preventivo spetta, oltre che al debitore ed al commissario giudiziale (parte, in senso formale, necessaria di tutti i giudizi concernete il concordato come tutore degli interessi indistinti dell’intero ceto creditorio), soltanto agli altro soggetti che si siano opposti all’omologazione costituendosi formalmente nel relativo procedimento.
L’interesse del creditore ad ottenere, mediante il reclamo, la revoca dell’omologazione del concordato preventivo proposto dal debitore sta nel fatto che tale disposizione gli consentirebbe di riacquisire la possibilità di agire in via cautelare od esecutiva sui beni del debitore non ancora liquidati (compresi evidentemente i suoi crediti) ovvero di ottenere che l’insolvenza del debitore sia regolata concorsualmente secondo la disciplina del fallimento.
Il decreto di omologazione di un concordato preventivo va annullato anche d’ufficio dalla corte d’appello innanzi alla quale sia stato impugnato allorché abbia ad oggetto una proposta concordataria sensibilmente diversa, per effetto delle modifiche apportate dal debitore a quella originaria, da quella sottoposta all’approvazione dei creditori, data la sua evidente abnormità, insieme a tutti gli atti del procedimento concordatario a partire dall’adunanza dei creditori, con la conseguente regressione del medesimo procedimento alla fase dell’invio delle comunicazioni di cui all’art. 171, comma 2, l.fall., salvo il caso (ricorrente nella specie) in cui la nuova e diversa proposta concordataria che avrebbe dovuto e dovrebbe in ipotesi essere sottoposta all’approvazione dei creditori sia stata superata dai successivi eventi e debba perciò essere considerata inammissibile.  

Non vi è alcuna norma che imponga ai creditori non ammessi – ovvero ammessi per un importo inferiore a quello da loro vantato – nell’elenco dei creditori presentato dal debitore che abbia proposto il concordato, come eventualmente rettificato dal commissario giudiziale ai sensi dell’art. 171, comma 1, l. fall., di contestare tale indicazione prima della chiusura dell’adunanza dei creditori, a pena di decadenza.
L’art. 176, comma 2, l.fall. consente espressamente ai creditori esclusi – evidentemente dal giudice delegato – dal voto e dal calcolo delle maggioranze necessarie ai fini dell’approvazione del concordato di opporsi a tale esclusione «in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze».
Il tribunale deve, in sede di omologazione, riesaminare d’ufficio i provvedimenti di ammissione e di esclusione dei creditori adottati dal giudice delegato ai soli fini del voto e del computo delle maggioranze, anche in assenza di opposizioni in proposito.

 


Autore Massima Prof. Avv. Francesco Fimmanò
© Riproduzione Riservata
 
Segnalazione Prof. Avv. Francesco Fimmanò
Normativa di riferimento: artt. 171, 176, comma secondo, 182 e 183 l. fall.; artt. 742-bis e 739 c.p.c.
 

TESTO INTEGRALE ·

Pubblicato il 26 Settembre 2013 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 116



Altre pronunce

Inammissibilita' del recesso convenzionale ad nutum

 
Collegio arbitrale Cagliari
30 Aprile 2018




 

DIRETTORE RESPONSABILE
Bruno Inzitari

COMITATO SCIENTIFICO
Enrico Al Mureden
Paola Bilancia
Maria Costanza
Vincenzo Franceschelli
Massimo Franzoni
Francesco Antonio Genovese
Giuseppe Grisi
Alessio Lanzi
Raffaella Lanzillo
Daniela Memmo
Stefania Pacchi
Mauro Paladini
Gabriele Racugno
Carlo Rimini
Nicola Rondinone
Laura Salvaneschi
Giuseppe Sbisà
Maria Cristina Vanz

RESPONSABILE DI REDAZIONE
Martino Zulberti

COMITATO DI REDAZIONE
Erico Andrade
Laura Baccaglini
Francesca Benatti
Marcelo José Magalhães Bonizzi
Maria Novella Bugetti
Juliana Cordeiro de Faria
Elena Depetris
Vincenzo De Sensi
Alessio Filippo Di Girolamo
Mariangela Ferrari
Beatrice Ficcarelli
Elena Gabellini
Albert Henke
Marek Ivanco
Michela Bailo Leucari
Lucas Carlos Lima
Andrea Lolli
Rita Lombardi
Elena Marinucci
Flavia Marisi
Rita Maruffi
Pietro Ortolani
Juan Pablo Murga Fernández
Leonardo Netto Parentoni
Paolo Passaniti
Stefano Pellegatta
Giulio Peroni
Giacomo Pirotta
Valentina Piccinini
Vincenzo Ruggiero
Alin Speriusi-Vlad
Tania Tomasi
Michelle Vanzetti
Alberto Villa
Diego Volpino
Martino Zulberti

COMITATO PER LA VALUTAZIONE SCIENTIFICA
Vincenzo Ansanelli
Francesco Camilletti
Pasqualina Farina
Federico Ferraris
Giusella Finocchiaro
Lucio Imberti
Filippo Maisto
Irene Mecatti
Giovanni Meruzzi
Raffaella Muroni
Giacomo Pongelli
Paolo Rondini
Andrea Rossetti
Alessandro Semprini
Chiara Tenella Sillani
Emilio Tosi
Giovanna Visintini

SEGRETERIA DI REDAZIONE
Davide Corraro
Livia Marcinkiewicz


ildirittodegliaffari@gmail.com






Il Diritto degli Affari
Rivista quadrimestrale
Sede redazione: Via Visconti di Modrone, 36 - Milano