Impugnazione del decreto di omologa del concordato preventivo: interesse e legittimazione del creditore e relativo procedimento
Appello Napoli · 03 Luglio 2013
Concordato preventivo – omologazione ex art. 182 l. fall. – creditori non ammessi o ammessi per un importo inferiore – legittimazione – sussistenza
La legittimazione passiva nel procedimento riguardante il reclamo di cui all’art. 183, comma 1, l.fall. promosso dall’unico creditore dissenziente che si sia opposto all’omologazione del concordato preventivo spetta, oltre che al debitore ed al commissario giudiziale (parte, in senso formale, necessaria di tutti i giudizi concernete il concordato come tutore degli interessi indistinti dell’intero ceto creditorio), soltanto agli altro soggetti che si siano opposti all’omologazione costituendosi formalmente nel relativo procedimento.
L’interesse del creditore ad ottenere, mediante il reclamo, la revoca dell’omologazione del concordato preventivo proposto dal debitore sta nel fatto che tale disposizione gli consentirebbe di riacquisire la possibilità di agire in via cautelare od esecutiva sui beni del debitore non ancora liquidati (compresi evidentemente i suoi crediti) ovvero di ottenere che l’insolvenza del debitore sia regolata concorsualmente secondo la disciplina del fallimento.
Il decreto di omologazione di un concordato preventivo va annullato anche d’ufficio dalla corte d’appello innanzi alla quale sia stato impugnato allorché abbia ad oggetto una proposta concordataria sensibilmente diversa, per effetto delle modifiche apportate dal debitore a quella originaria, da quella sottoposta all’approvazione dei creditori, data la sua evidente abnormità, insieme a tutti gli atti del procedimento concordatario a partire dall’adunanza dei creditori, con la conseguente regressione del medesimo procedimento alla fase dell’invio delle comunicazioni di cui all’art. 171, comma 2, l.fall., salvo il caso (ricorrente nella specie) in cui la nuova e diversa proposta concordataria che avrebbe dovuto e dovrebbe in ipotesi essere sottoposta all’approvazione dei creditori sia stata superata dai successivi eventi e debba perciò essere considerata inammissibile.
Non vi è alcuna norma che imponga ai creditori non ammessi – ovvero ammessi per un importo inferiore a quello da loro vantato – nell’elenco dei creditori presentato dal debitore che abbia proposto il concordato, come eventualmente rettificato dal commissario giudiziale ai sensi dell’art. 171, comma 1, l. fall., di contestare tale indicazione prima della chiusura dell’adunanza dei creditori, a pena di decadenza.
Autore Massima Prof. Avv. Francesco Fimmanò
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Segnalazione Prof. Avv. Francesco Fimmanò
Normativa di riferimento: artt. 171, 176, comma secondo, 182 e 183 l. fall.; artt. 742-bis e 739 c.p.c.