Appello Napoli · 20 Aprile 2015
Accordo di ristrutturazione dei debiti – Funzionalità alla miglior soddisfazione dei creditori dei finanziamenti prededucibili e del pagamento di crediti anteriori essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa – Attestazione del professionista – Necessità di accertamento della veridicità dei dati aziendali
L’attestazione, intesa quale affermazione dell’esattezza di una cosa e della verità di un fatto, presuppone il necessario accertamento della veridicità dei dati ed elementi su cui essa si basa; la veridicità dei dati aziendali rappresenta un presupposto logico necessario dell’attestazione, anche in considerazione della incidenza, sul patrimonio aziendale e sulle prospettive di realizzo dei creditori, delle operazioni che il debitore intende porre in essere; incidenza a cagione della quale non è sufficiente che sia il debitore a dichiarare la funzionalità degli atti che intende compiere per la miglior soddisfazione dei creditori, ma è richiesto qualcosa in più, ovvero una attestazione di un professionista esterno dotato di particolari competenze. La necessità della attestazione ha una sua ragion d’essere solo se in funzione di un controllo qualificato delle deduzioni della debitrice e sarebbe frustrata se venisse intesa come mero giudizio di non manifesta illogicità e/o incongruenza delle affermazioni del debitore. L’invalidità dell’attestazione priva della necessaria verifica della veridicità dei dati aziendali della debitrice determina l’insussistenza dei presupposti oggettivi per l’accoglimento delle istanze ex art. 182 quinquies l.fall.
Autore Massima
Avv. Michele Lucchini Guastalla © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Prof. Avv. Bruno InzitariNormativa di riferimento:
art. 18 e art. 182 quinquies, co. 1 e 5, l. fall.
Pubblicato il 24 Aprile 2015 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 200