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Violazione del diritto all’immagine, alla reputazione e al decoro di un personaggio noto: è responsabile l’editore, ma non il provider dei servizi internet.


Tribunale Torino · 07 Maggio 2012

Diritto all’immagine e al decoro - personaggio pubblico - pubblicazione on line - difetto di autorizzazione - lesione - responsabilità - sussistenza

Diritto all’immagine, al decoro e alla reputazione - provider - attività di hosting - responsabilità - insussistenza.

E’ infondata l’eccezione di incompetenza del Tribunale ordinario a decidere una controversia in materia di lesione del diritto personale all’immagine: detta materia, infatti, non rientra nella competenza esclusiva della Sezione Specializzata in materia di impresa (proprietà industriale ed intellettuale), non essendo inclusa nel novero dell’elencazione tassativa di cui al d. lgs. n. 30/2005.

E’ lesiva del diritto all’immagine, ai sensi dell’art. 10 c.c., e pertanto fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c., la pubblicazione su un quotidiano on line di una immagine di un personaggio noto al pubblico, in difetto di apposita autorizzazione, a lato di articoli giornalistici facenti riferimento al mondo della prostituzione. In ossequio alla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, l’esposizione o la pubblicazione dell’altrui immagine, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 c.c. e 96 e 97 l. n. 633/1941 sul diritto d’autore, è abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso dell’interessato e senza il concorso di altre cause idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza - quali la notorietà del soggetto ripreso, l’ufficio da questi ricoperto, il collegamento a fatti di interesse pubblico -, ma anche nell’ipotesi in cui l’esposizione o la pubblicazione stessa possano comunque arrecare danno al decoro, alla reputazione e all’onore del soggetto interessato.

Non sussiste una responsabilità del provider che ponga in essere mera attività di hosting per la pubblicazione di contenuti illeciti mediante la rete telematica. Ai sensi dell’art. 16 d. lgs. n. 70/2003, infatti, tale tipologia di provider non è responsabile, a meno che non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione pubblicata è illecita e, per quanto attiene alle azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendano manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione o se, non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle competente Autorità, non si attivi immediatamente per rimuovere le informazioni pubblicate e disabilitarne l’accesso.


Autore Massima Dott. Vincenzo Ruggiero
© Riproduzione Riservata
 
Segnalazione Dott. Luciano Quattrocchio
Normativa di riferimento: artt. 10 e 2043 c.c.; artt. 96 e 97 l. n. 633/1941; d. lgs. n. 30/2005, artt. 14, 16 e 17 d. lgs. n. 70/2003
 

TESTO INTEGRALE ·

Pubblicato il 30 Dicembre 2013 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 127



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