Valorizzazione delle esigenze di chiarezza e trasparenza informativa in sede di stipula di contratti di conto corrente bancario
Tribunale Reggio nell'Emilia · 29 Aprile 2015
Banca - conto corrente - nullità – fideiussioni – forma scritta – anatocismo – usura
L’approvazione scritta del contratto da parte della banca rende non necessaria l’ulteriore approvazione del proponente, dal momento che la volontà negoziale è già espressa nel documento da lui predisposto e che la mera carenza formale di firma non potrebbe in ogni caso legittimare la banca, né ad impugnare il contratto, né a sottrarsi alle regole in esso sancite.
Infatti la forma scritta può essere integrata dalla semplice sottoscrizione di un contraente per accettazione delle dichiarazioni provenienti dall’altro, e comunque la dichiarazione di volontà di avvalersi della scrittura privata da parte del contraente che non l’abbia sottoscritta, realizza un equivalente della sottoscrizione anche quando non avvenga in sede giudiziale.
Autore Massima Not. Michela Bailo Leucari
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
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