Prescrizione dell’azione di indebito e prova della solutorietà delle rimesse
Tribunale Torino · 03 Aprile 2014
E’ onere della banca che eccepisce la prescrizione dell’azione di indebito dare la prova del carattere solutorio delle rimesse, specificando altresì nei termini di cui all’art. 167 c.p.c. quelle aventi detta caratteristica.
Si deve escludere il carattere solutorio delle rimesse allorché le stesse vengano effettuate su conto corrente non affidato, ma sul quale il correntista per anni abbia costantemente operato in una situazione di scoperto, e con applicazione da parte dell’istituto della commissione massimo scoperto; si deve riconoscere in tal caso un affidamento di fatto.
Autore Massima Prof. Luciano Quattrocchio
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Segnalazione Prof. Luciano Quattrocchio
Normativa di riferimento: art. 117 TUB; art. 3 legge 154/92