Cassazione penale Roma · 29 Maggio 2013
Intermediazione finanziaria – abusivismo finanziario (reato di) – professionalità e pubblicità
Il reato di abusivismo finanziario di cui all’art. 166 T.U.F. (reato di pericolo presunto a tutela del corretto funzionamento del mercato, dei risparmiatori e degli investitori) richiede, per la sua sussistenza, che l’attività di esercizio di servizi finanziari venga svolta in maniera professionale e nei confronti del pubblico. Quanto al primo requisito, deve essere escluso dall’area del penalmente rilevante il compimento di singoli atti occasionali, richiedendosi invece il compimento di una serie coordinata di atti rientranti nelle tipologie previste, secondo un concetto di professionalità intesa in senso ampio; quanto al secondo requisito, si richiede che gli atti siano indirizzati al pubblico, da intendersi tuttavia nel limitato senso di soggetti qualitativamente non predeterminati.
Autore Massima
Dott.ssa Elena Depetris © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Dott.ssa Elena DepetrisNormativa di riferimento:
art. 166 del d. lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.)
Pubblicato il 19 Novembre 2013 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 122