Carenza dei presupposti di legge per la cancellazione della società dal Registro delle Imprese
Tribunale Milano · 01 Agosto 2011
La cancellazione di iscrizione nel Registro delle Imprese avvenuta “senza che esistano le condizioni richieste dalla legge” è provvedimento adottabile d’ufficio, come esplicitato dalla stessa rubrica dell’art. 2191 c.c., con la conseguenza che restano irrilevanti eventuali considerazioni relative alla mancanza di interesse a richiedere la cancellazione.
Il presupposto della cancellazione di società dal Registro delle Imprese è rappresentato dalla approvazione del “bilancio finale di liquidazione”, documento quest’ultimo che deve essere capace di dar conto delle vicende liquidatorie e di dare la misura della (eventuale) responsabilità degli ex soci. Data la rilevanza di tale bilancio quale presupposto di cancellazione dell’ente si rende necessario un controllo (del Conservatore prima e del Giudice del registro poi) sulla idoneità formale del documento contabile presentato dal liquidatore.
Autore Massima Dott.ssa Giuseppa Fonzo
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: artt. 2191 c.c.; 2495 c.c.