Tribunale Milano · 11 Giugno 2012
Cancellazione società - registro imprese – bilancio finale liquidazione – garanzie – terzo datore d’ipoteca
L’adozione di provvedimenti di cancellazione dell’iscrizione di cancellazione di società dal Registro delle Imprese è ammissibile laddove l’iscrizione risulti eseguita in difetto dei presupposti di legge della cancellazione; ipotesi ad esempio ritenuta sussistente: nel caso di cespiti attivi non liquidati e ancora risultanti - dopo la cancellazione dell’ente dal Registro delle Imprese – in capo alla società, caso nel quale la liquidazione dell’ente non può dirsi compiuta, in difetto di espressa previsione normativa circa la sorte dei cespiti attivi; ovvero nel caso di bilancio finale di liquidazione solo apparente, in quanto non recante alcuna indicazione di voci attive e passive, documento ritenuto inidoneo a rappresentare il “bilancio finale di liquidazione”.
Autore Massima
Avv. Michela Bailo Leucari © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Prof. Avv. Bruno InzitariNormativa di riferimento:
artt. 2191 c.c.; 2495 c.c.; art. 10 R.D. n. 267, 1942
Pubblicato il 26 Febbraio 2013 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 47