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Divieto di anatocismo ex art. 120 TUB: sono nulle le clausole bancarie che ancora prevedono l'anatocismo.


Tribunale Milano · 23 Marzo 2015

Divieto di anatocismo – capitalizzazione – conto corrente bancario – nullita’ della clausola – contrarieta’ a norma imperativa – violazione della correttezza – inibitoria – legittimazione attiva – associazione dei consumatori – sussiste

La previsione dell’ art. 120 TUB, novellato dall’articolo 1, comma 629, l.n. 147/13 secondo cui “ gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi”, esclude l’anatocismo nei rapporti di conto corrente bancario con effetto dal 01.01.2014. Tale principio è coerente con l’esigenza di tutela prevista nella disciplina comunitaria del  consumatore nei rapporti bancari.

Deve escludersi che l’efficacia del divieto di anatocismo sia subordinato ad un eventuale intervento regolamentare del CICR, al quale potrà essere assegnato il compito di indicare specifiche tecniche contabili, ma non certo di derogare al divieto di anatocismo.

Il principio introdotto dalla legge n. 147/2013 nell’art. 120 TUB secondo cui gli interessi non possono produrre interessi, i quali, pertanto, debbono essere conteggiati solo sulla parte capitale, è rivolta a vietare l’anatocismo nei rapporti bancari. Pertanto è stata introdotta una disciplina più rigorosa di quella ordinaria dettata dall’art. 1283 c.c., con l’effetto che mentre dal 2000 al 2013 la normativa speciale era rivolta ad ammettere nei rapporti bancari l’anatocismo in misura più ampia rispetto alla regola generale, ora l’art. 1283 c.c. è derogato per i rapporti bancari in termini di maggior rigore, modificando la disciplina precedente. Tale modifica decorre dal 01.01.2014 e non necessita per la sua operatività di alcun intervento del CICR.

Sussiste la legittimazione dell’associazione dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 137 del codice del consumo ad agire ex art.139 e 140 dello stesso codice per ottenere l’inibitoria della capitalizzazione degli interessi passivi applicati dalla banca.

Tale legittimazione deriva dalla previsione di cui all’art. 139 dello stesso codice che consente all’ associazione di agire nei casi previsti all’art. 2 lett. e,  per la tutela della correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali.

L’inserimento nel contratto di conto corrente di una clausola contrattuale che è nulla perché contrastante  con una sopravvenuta norma imperativa di legge, costituisce violazione del principio di correttezza, in quanto  dall’applicazione della clausola anatocistica nulla, deriva il pregiudizio dell’ addebito di interessi non dovuti.


Autore Massima Prof. Avv. Bruno Inzitari
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: art. 120 tub; l. n. 147/13; art. 1, c. 629; art. 1283 c.c.; artt. 139 e 140 cod. Cons.
 

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Pubblicato il 27 Aprile 2015 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 202



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