Tribunale Milano · 09 Gennaio 2014
Amministratori di S.r.l. - Azione di responsabilità – Responsabilità solidale
La responsabilità di un amministratore di società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 2476, co. 1°, cod. civ., si può ritenere sussistente allorquando dalla condotta commissiva od omissiva a lui imputata sia derivato, in via immediata e diretta, un concreto danno al patrimonio della società. Tuttavia, pur essendo la responsabilità dei consiglieri di amministrazione solidale, essa è pur sempre per colpa; pertanto, perché si possa rimproverare ad un membro del consiglio di amministrazione un atto pregiudizievole commesso da altro consigliere è necessario che l’atto, in violazione della legge o dello statuto, sia imputabile ad entrambi e ciò non si verifica quando l’atto è rimasto all’interno della sfera di condotta del solo amministratore che ha posto in essere l’atto dannoso, senza transitare da alcun processo decisionale consiliare.
Autore Massima
Avv. Lodovica de Stefano © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Avv. Lodovica de StefanoNormativa di riferimento:
Art. 2476 c.c. – artt. 1292 e ss. c.c.
Pubblicato il 13 Marzo 2014 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 141