Ritardo nel pagamento degli oneri condominiali: nullità della clausola deliberata a maggioranza dei condomini
Cassazione civile, sez. II Roma · 05 Marzo 2013
Nullità della determinazione del tasso convenzionale degli interessi di mora con delibera a maggioranza dei condomini - necessità di delibera all'unanimità nel regolamento contrattuale
Non può ritenersi applicabile al condominio la clausola votata dalla maggioranza all’assemblea del Consorzio, relativa all’applicazione di un tasso di interessi del 20 per cento, in assenza dell’approvazione del consorziato medesimo.
Non rientra nei poteri dell’assemblea, deliberando a maggioranza, stabilire interessi moratori a carico di condomini nel ritardo dei pagamenti delle quote condominiali, potendo tale previsione essere inserita soltanto in un regolamento contrattuale, approvato all’unanimità.
Autore Massima Prof. Avv. Bruno Inzitari
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: Cod. Civ. artt. 1284, 1382, 1138