Il biglietto aereo acquistato on line ha natura di contratto “di massa”
Cassazione civile Roma · 05 Giugno 2013
L’acquisto di un biglietto aereo presso un’agenzia di viaggi comporta la conclusione di un contratto di trasporto con le modalità dell’art. 1342 cod. civ., in quanto le condizioni di contratto sono definite dalla compagnia aerea per regolamentare la serie indefinita di rapporti con tutti coloro che acquistino il biglietto, già predisposto su di un modulo standard e che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto. Le relative controversie, ove rientranti nella competenza del giudice di pace, restano pertanto sottratte al potere di quest’ultimo di decidere secondo equità, anche se aventi valore non eccedente millecento euro, ai sensi dell’art. 113, comma 2 cod. proc. civ., nel testo sostituito dal d.l. 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2003, n. 63.
Autore Massima Dott.ssa Elena Depetris
© Riproduzione Riservata
Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: art. 1342 cod. civ.; artt. 113, 339 cod. proc. civ.