Matrimonio valido anche dopo il cambio di sesso
Cassazione civile Roma · 09 Febbraio 2015
In virtù della protezione costituzionale e della protezione derivante dalla convenzione CEDU, di cui godono le persone dello stesso sesso, è escluso che tali unioni possano essere private del nucleo di diritti fondamentali e doveri di solidali propri delle unioni affettive sulle quali si fondono le scelte di vita e si forma la personalità.
Considerato pertanto che la sentenza (sentenza additiva di principio) della Corte costituzionale n. 170 del 2014 ha dichiarato, con, l’illegittimità costituzionale degli art. 2 e 4 della l. n. 164 del 1982 sul cambiamento di sesso nella in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso che comporta lo scioglimento del matrimonio, consenta comunque , ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata che tuteli adeguatamente i diritti e gli obblighi della coppia medesima, deve essere riconosciuti i diritti e i doveri conseguenti al vincolo matrimoniale legittimamente contratto sino a quando il legislatore non consenta ad esse di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata che ne tuteli adeguatamente i diritti e gli obblighi.
Autore Massima Prof. Avv. Bruno Inzitari
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: artt. 2 e 4 l.u. 164/1982; artt. 2 e 3 e 117 Cost.; art. 9 Corte Nizza; artt. 12 e 14 CEDU