Concordato preventivo in continuità per impresa individuale (farmacista)
Tribunale Milano · 14 Gennaio 2015
Procedure concorsuali - Concordato preventivo in continuità - Possibilità di liquidare il patrimonio immobiliare dell’imprenditore entro il termine di adempimento della proposta - Questione attinente alla fattibilità economica della proposta - Valutazione rimessa all’apprezzamento dei creditori - Potere di sindacato da parte del Tribunale - Esclusione
Procedure concorsuali - Concordato preventivo in continuità - Crediti privilegiati - Pagamento integrale - Riconoscimento degli interessi sino all’adempimento - Necessità
La possibilità di giungere alla liquidazione dei diritti immobiliari facenti capo all’imprenditore in tempi compatibili con il termine di adempimento della proposta di concordato costituisce una questione attinente alla fattibilità economica della proposta, il cui apprezzamento è rimesso alla valutazione dei creditori e, in quanto tale, esula dal sindacato consentito al Tribunale.
Ancorché la proposta di concordato preveda il pagamento dei crediti privilegiati immediatamente dopo l’omologazione, tale pagamento non può dirsi integrale se non in quanto lo stesso comprenda anche gli interessi maturati fino alla data dell’adempimento, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 55 l. fall., richiamato dall’art. 169 l. fall., sui crediti privilegiati continuano a maturare interessi anche in corso di procedura.
Autore Massima Avv. Andrea Maria Jacopo Antonello
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: art. 55 l. fall.; art. 169 l. fall.; art. 173 l. fall.; art. 186-bis l. fall.