Non è invocabile la clausola arbitrale nel giudizio promosso dal socio che, impugnando il bilancio, eccepisca la violazione di norme relative alla sua redazione
Tribunale Torino · 11 Luglio 2014
“La funzione del bilancio consiste non soltanto nel misurare gli utili e le perdite dell'impresa al termine dell'esercizio, ma anche nel fornire ai soci ed al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere.
Nella disciplina legale del bilancio d'esercizio delle società il principio di chiarezza non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono.
II bilancio è illecito non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società e quello del quale il bilancio dà contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte (Cass. 4874/06).
Il bilancio deve essere redatto in conformità alle norme di legge ed alle norme tecniche.”
Autore Massima Avv. Maria Diletta Camicia
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Segnalazione Avv. Maria Diletta Camicia
Normativa di riferimento: artt. 2377 c.c.; 2378 c.c.; 2427 c.c.