Appello Bari · 06 Ottobre 2014
Provvedimento straniero – pagamento di una somma di denaro – garanzia personale – mancata previsione del massimo importo garantito
Non può essere riconosciuto in Italia, in quanto manifestamente contrario all’ordine pubblico, ex art. 34, co. 1, n. 1, Reg. n. 44/01/CE, un provvedimento straniero di condanna di una società italiana al pagamento di somma di denaro, in virtù di garanzia personale concessa a favore di società controllate, per debiti futuri e priva della previsione dell’importo massimo garantito. La disposizione contenuta nell’art. 1938 cod. civ. è espressione di un principio generale di ordine pubblico economico, operante all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, anche al di fuori della forma di garanzia personale tipizzata dal legislatore negli artt. 1936 cod. civ. e ss..
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Segnalazione
Prof. Andrea TucciNormativa di riferimento:
art. 34, primo comma, n. 1), Reg. n. 44-01 CE; artt. 1936 e 1938 c.c.
Pubblicato il 31 Ottobre 2014 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 178