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Pagamento dei creditori anteriori nel preconcordato: autorizzazione, esenzione dalla revocatoria, necessità dello stesso trattamento dei creditori, composizione giuridica omogenea nella successiva proposta di concordato


Tribunale Prato · 24 Aprile 2013


1) Concordato preventivo e preconcordato – pagamento dei creditori anteriori

2) Contratti in corso – pagamento dei crediti che sorgono in costanza di procedura – esclusione della natura di atto di straordinaria amministrazione – inapplicabilità dell’art. 167 ultimo comma l. fall.



1) Il pagamento dei crediti che sorgono in costanza di procedura di preconcordato da rapporti in corso e che continuano durante la procedura non costituisce atto di straordinaria amministrazione per il pagamento non è necessaria l’autorizzazione del tribunale, ne è applicabile l’art. 167 comma 3 l. fall..

2) Il pagamento di crediti anteriori autorizzato in presenza delle condizioni di cui all’art. 182 quinquies co. 4 l. fall. non è soggetto alla revocatoria di cui all’art. 67 l. fall., ma se non autorizzato, deve ritenersi soggetto a revocatoria, salvo gli altri casi di esenzione previsti dal comma 3 dell’art. 67 l. fall..

3) La successiva proposta di concordato, nel caso di pagamenti di crediti anteriori durante il termine concesso ai sensi dell’art. 161 comma 6 non autorizzati, in quanto non assistiti dalle condizioni di cui all’art. 182 quinquies co. 4 (e, quindi, non sottratti alla regola dell’obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori di cui all’art. 184), deve garantire lo stesso trattamento ai creditori con posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quello dei creditori in favore dei quali i pagamenti sono stati eseguiti.


Autore Massima Prof. Avv. Bruno Inzitari
© Riproduzione Riservata
 
Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: art. 161 sesto comma; art. 182 quinquies comma 4
 

TESTO INTEGRALE ·

Pubblicato il 22 Maggio 2013 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 77



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