Pagamento dei creditori anteriori nel preconcordato: autorizzazione, esenzione dalla revocatoria, necessità dello stesso trattamento dei creditori, composizione giuridica omogenea nella successiva proposta di concordato
Tribunale Prato · 24 Aprile 2013
2) Contratti in corso – pagamento dei crediti che sorgono in costanza di procedura – esclusione della natura di atto di straordinaria amministrazione – inapplicabilità dell’art. 167 ultimo comma l. fall.
2) Il pagamento di crediti anteriori autorizzato in presenza delle condizioni di cui all’art. 182 quinquies co. 4 l. fall. non è soggetto alla revocatoria di cui all’art. 67 l. fall., ma se non autorizzato, deve ritenersi soggetto a revocatoria, salvo gli altri casi di esenzione previsti dal comma 3 dell’art. 67 l. fall..
3) La successiva proposta di concordato, nel caso di pagamenti di crediti anteriori durante il termine concesso ai sensi dell’art. 161 comma 6 non autorizzati, in quanto non assistiti dalle condizioni di cui all’art. 182 quinquies co. 4 (e, quindi, non sottratti alla regola dell’obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori di cui all’art. 184), deve garantire lo stesso trattamento ai creditori con posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quello dei creditori in favore dei quali i pagamenti sono stati eseguiti.
Autore Massima Prof. Avv. Bruno Inzitari
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: art. 161 sesto comma; art. 182 quinquies comma 4