Nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità
Tribunale Venezia · 10 Maggio 2012
La determinazione dell’importo massimo finanziabile ai sensi della normativa sul credito fondiario deve essere effettuata avuto riguardo al valore degli immobili e cumulando l’importo erogato a titolo di finanziamento con i finanziamenti pregressi.
Il mancato rispetto del limite di finanziabilità dettato dalla normativa sul credito fondiario, che ha natura imperativa, dà luogo alla nullità integrale del contratto ex art. 1418 cod. civ..
Pertanto deve essere rigettata la domanda di insinuazione al passivo che fonda il credito sulla natura di mutuo fondiario, né è possibile l’ammissione dello stesso credito in via chirografaria, non avendo la banca richiesto neanche in subordine l’ammissione in via chirografaria del credito a titolo di indebito o ingiustificato arricchimento.
Autore Massima Dott.ssa Valentina Piccinini
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: art. 1418 c.c.; art. 98 L.F. - art. 38 d.lgs. 385/1993; art. 2, delibera CICR del 22 aprile 1995; di