Cassazione civile, sez. I Roma · 20 Febbraio 2014
Fallimento – azione di responsabilità – amministratori – criterio di determinazione del danno – differenza tra attivo e passivo fallimentare – equità
La Prima Sezione della Corte di Cassazione, ravvisando un contrasto tra gli orientamenti delle Sezioni semplici della medesima Corte al riguardo, ha rimesso al Primo Presidente, per una valutazione circa l’opportunità di un intervento delle Sezioni Unite, la questione dell’utilizzabilità – ai fini dell’accertamento e della liquidazione del danno nelle azioni di responsabilità promosse dalle Curatele delle società fallite nei confronti degli amministratori –, del criterio della differenza tra il passivo e l’attivo fallimentare, come pure dell’individuazione, in caso di pronuncia in senso positivo, delle condizioni e dei limiti di applicabilità del predetto criterio.
Autore Massima
Dott. Vincenzo Ruggiero © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Prof. Avv. Bruno InzitariNormativa di riferimento:
artt. 1223, 1226, 2392, 2393, 2394, 2697 e 2729 c.c., art. 146 l.fall.
Pubblicato il 06 Giugno 2014 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 156