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Investimenti: responsabilita' della banca in relazione al mancato adempimento degli obblighi di carattere informativo


Appello Genova · 24 Marzo 2015

Titoli; interessi legali; risarcimento del danno; rivalutazione; liquidazione coatta amministrativa; prescrizione; obblighi informativi; risoluzione


La banca deve uniformarsi alla regola secondo cui l’investimento deve essere oggetto di una decisione informata ed esclusiva dell’investitore, sulla base di informazioni specifiche che gli devono essere rese sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento.

L’intermediario è onerato di fornire la prova in ordine all’adempimento dell’obbligo informativo, in mancanza della quale sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore.

Nella prestazione del servizio di negoziazione titoli, qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste nell’essere stato posto a carico di detto cliente un rischio che, presumibilmente, egli non si sarebbe accollato.

Tale danno può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell’acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria, solo se non risulti che, dopo l’acquisto (ma già prima della proposizione di detta domanda) il cliente, avendo avuto la possibilità, con l’uso dell’ordinaria diligenza di rendersi autonomamente conto della rischiosità dei titoli acquistati, né sussistendo impedimenti giuridici o di fatto al disinvestimento, li abbia tuttavia conservati nel proprio patrimonio. In tal caso il risarcimento deve essere commisurato alla diminuzione del valore dei titoli tra il momento dell’acquisto e quello in cui l’investitore si è reso conto (o avrebbe potuto rendersi conto) del livello di rischiosità.

Il contenuto del “documento sui rischi generali negli investimenti in strumenti finanziari” consegnato ai clienti al momento della sottoscrizione del contratto quadro risulta irrilevante, in quanto trattasi di informazioni del tutto generiche, mentre l’obbligo informativo deve essere adempiuto con specifico riferimento alla singola operazione di investimento.


Autore Massima Not. Michela Bailo Leucari
© Riproduzione Riservata
 
Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: artt. 1147, 1148, 1224, 1442, 1458, 2497; art. 345 c.p.c.; art. 95 l. fall.
 

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Pubblicato il 20 Luglio 2015 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 216



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