Tribunale Nola · 02 Luglio 2013
Contratto di conto corrente bancario – Ripetizione di indebito – Prova versamenti di carattere solutorio – Necessità – Mancato assolvimento dell’onere della prova a carico del correntista – Conseguenza – Rettifica del solo saldo passivo
Il correntista che voglia esigere la ripetizione dell'indebito adducendo l'illegittimità degli addebiti di interessi, commissioni di massimo scoperto e valute può farlo solo con riferimento a versamenti di carattere solutorio ed ha l'onere di fornire la prova che tali pagamenti siano effettivamente avvenuti, il che accade con la chiusura dell'apertura di credito o del conto corrente e con la corresponsione alla Banca dell'eventuale saldo debitore. Diversamente, qualora non si fornisca tale prova, il correntista non può chiedere la ripetizione dell'indebito ma solo la rettifica del saldo.
Autore Massima
Antonio Fico © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Prof. Avv. Francesco FimmanòNormativa di riferimento:
art. 2, c. 61, l.n. 10/2011; art. 2033 cc. d.l. n. 225/10; art. 7, c. 2, delibera CICR 9.2.2000
Pubblicato il 11 Febbraio 2014 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 134