Anche la regola della Business Judgement Rule è sindacabile da parte del giudice che deve accertare la ragionevolezza e diligenza anche della scelta gestoria
Cassazione civile Roma · 27 Dicembre 2013
Contenuto dell’atto di citazione - azione di responsabilità contro gli amministratori - requisiti della domanda.
Amministrazione di società - responsabilità per mancata restituzione di finanziamenti erogati alla società controllata o a società terza - criterio di diligenza e prudenza nella valutazione del merito del credito -responsabilità dell’amministratore.
Limiti della Business Judgement Rule, sindacabilità della valutazione del merito dell’agire gestorio - sotto il profilo del rispetto dei criteri di diligenza, razionalità congruità da valutare secondo le circostanze del caso concreto - responsabilità dell’amministratore.
La corretta redazione dell’atto di citazione esige che esso sia caratterizzato dall’adeguata determinazione dell’oggetto del giudizio, pena la nullità nelle azioni di responsabilità contro gli organi sociali, posto che dei danni causati gli organi rispondono solo in quanto siano conseguenza non dell’alea insita nell’attività d’impresa, bensì della violazione dei doveri legali o statutari, è necessario identificare nella domanda giudiziaria gli elementi costitutivi della responsabilità.
Gli amministratori delle società controllanti che erogano finanziamenti alle società controllate (come pure a società terze) sono responsabili del danno arrecato alla società da essi amministrate ed ai creditori di queste per il mancato rimborso del finanziamento, qualora non abbiano predisposto le necessarie cautele, corredando le proprie scelte con le verifiche, le indagini e le informazioni preventive normalmente richieste in riferimento all’attività di finanziamento, né può rivestire alcun rilievo la circostanza che la finanziatrice avesse una partecipazione di maggioranza nel capitale della beneficiaria.
Il merito dell’agire gestorio resta insindacabile, tuttavia, rientra nell’ambito della diligenza esigibile dall’amministratore di società il corredare le scelte gestorie con le verifiche, le indagini e informazioni preventive normalmente richieste a seconda della natura delle diverse scelte gestorie, come pure alle condizioni di tempo e di luogo e ad alla luce di ogni altra circostanza concreta in conformità al generale principio di specificazione della diligenza di cui all’art. 1176 c.c. secondo comma. Se certamente il giudice non può sostituire le proprie valutazioni a quelle di merito compiute dall’organo societario, invero, rientra però nei suoi compiti verificare se, nel caso concreto, la scelta gestoria sia avvenuta nel rispetto dei parametri dell’azione adempiente e diligente, così come richiesta nel mondo degli affari, che deve essere connotata da liceità, razionalità, congruità, attenzione e cura dei particolari, nozioni da integrare alla stregua delle circostanze del caso concreto.
Autore Massima Prof. Avv. Bruno Inzitari
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: artt. -1176-2392-2393 c.c.; artt. 163-164 c.p.c.;