La proposta che prospetta il concordato volto alla liquidazione che, in realtà, persegue la continuità aziendale, è contraddittoria e quindi inammissibile
Tribunale Ferrara · 28 Marzo 2013
Al termine di 60 giorni concesso in seguito alla presentazione della domanda di concordato con riserva di cui all'art. 161 sesto comma l.fall., si applica la sospensione dei termini prevista dall’art. 6, co. 4, del d.l. n. 74 del 2012 (decreto terremoto).
Deve ritenersi inammissibile la proposta di concordato che prospetti una proposta di concordato di natura diversa rispetto a quella che poi risulti al Tribunale dall'esame svolto della stessa proposta (il debitore aveva prospettato una proposta di concordato liquidatorio quando in realtà si trattava di concordato con continuità aziendale).
Autore Massima Prof. Avv. Bruno Inzitari
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: art. 6, co. 4, del d.l. n. 74 del 2012 (decreto terremoto); art. 161 sesto comma l. fall.; art 161, 162, 186 bis l. fall.