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La responsabilita' dell'intermediario finanziario preponente per il danno prodotto dal promotore infedele


Tribunale Piacenza · 28 Ottobre 2015

Intermediazione mobiliare – Fatto illecito del promotore – Responsabilità dell’ intermediario – sussistenza – presupposti – Imputazione – fondamento. 


La responsabilità posta in via di principio in capo al preponente intermediario trae fondamento dalla stessa attività svolta dal preposto-promotore finanziario; l’imprenditore professionale che svolge attività di intermediazione mobiliare è tenuto, per espressa previsione legislativa, a rispondere direttamente degli effetti dell’eventuale infedeltà del singolo promotore e tale rischio può dunque essere considerato alla stregua di un costo per l’impresa, per cui la responsabilità che ne consegue non presuppone necessariamente la violazione di un dovere di controllo o scelta del promotore, né viene meno nell’ipotesi di responsabilità penale di quest’ultimo, ma è di natura oggettiva e si fonda esclusivamente sul fatto che i rapporti tenuti dal promotore con il cliente siano riconducibili ad attività espletata e rappresentata come svolta per conto dell’intermediario.

 L’omesso controllo da parte della banca è suscettibile di essere attratto tanto nello schema di una responsabilità colposa quanto in quello di una responsabilità oggettiva; nel primo caso, occorrendo allora accertare e verificare l’inadeguatezza dell’assetto organizzativo dell’ente (c.d. colpa organizzativa) che abbia reso ex se possibile la produzione del danno mediante la mancata predisposizione e/o attivazione delle misure di controllo opportune e necessarie (verifica delle operazioni poste in essere dal promotore, delle loro modalità, del loro esito, della loro conformità alla normativa primaria e secondaria in materia) così esponendo l’investitore ad un rischio diverso, estraneo, maggiore rispetto a quello calcolabile, prevedibile, intrinseco alla natura dell’operazione; nel secondo caso (responsabilità oggettiva) occorrendo far riferimento alla teoria del rischio d’impresa per cui l’assoggettamento a responsabilità per fatto illecito del dipendente è il corrispettivo del vantaggio patrimoniale recato dall’opera dello stesso, o la conseguenza dell’infelice scelta di avvalersi di quel collaboratore.


Autore Massima Dott. Antonino Fazio
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Segnalazione Dott. Antonino Fazio
Normativa di riferimento: c.c. art. 2043, 2049 D.Lgs. 58/1998 art. 23, 31
 

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Pubblicato il 13 Novembre 2015 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 225




 

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