La responsabilita' dell'intermediario finanziario preponente per il danno prodotto dal promotore infedele
Tribunale Piacenza · 28 Ottobre 2015
L’omesso controllo da parte della banca è suscettibile di essere attratto tanto nello schema di una responsabilità colposa quanto in quello di una responsabilità oggettiva; nel primo caso, occorrendo allora accertare e verificare l’inadeguatezza dell’assetto organizzativo dell’ente (c.d. colpa organizzativa) che abbia reso ex se possibile la produzione del danno mediante la mancata predisposizione e/o attivazione delle misure di controllo opportune e necessarie (verifica delle operazioni poste in essere dal promotore, delle loro modalità, del loro esito, della loro conformità alla normativa primaria e secondaria in materia) così esponendo l’investitore ad un rischio diverso, estraneo, maggiore rispetto a quello calcolabile, prevedibile, intrinseco alla natura dell’operazione; nel secondo caso (responsabilità oggettiva) occorrendo far riferimento alla teoria del rischio d’impresa per cui l’assoggettamento a responsabilità per fatto illecito del dipendente è il corrispettivo del vantaggio patrimoniale recato dall’opera dello stesso, o la conseguenza dell’infelice scelta di avvalersi di quel collaboratore.
Autore Massima Dott. Antonino Fazio
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Segnalazione Dott. Antonino Fazio
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