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Sanzioni Consob e solidarietà con obbligo di regresso


Cassazione civile, sez. II Roma · 23 Agosto 2013

Obbligazioni solidali – solidarietà – condebitori – Consob – solidarietà con obbligo di regresso – art. 195 TUF – litisconsorzio – legittimazione attiva

Nel caso in cui l’esponente aziendale e l’istituto di credito propongano congiuntamente opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio emesso dalla Autorità di vigilanza nei confronti dell'istituto per le violazioni commesse dall'esponente aziendale, con obbligo di regresso, si determina una situazione di litisconsorzio processuale, il quale richiede che il procedimento stesso, come introdotto, venga definito dalla Corte d’appello competente nei riguardi di tutte le parti opponenti. Ove poi la Corte d'appello, errando, abbia negato la legittimazione dell'esponente aziendale e, come nel caso di specie, abbia poi esaminato la posizione dell'istituto di credito, la cui responsabilità postula l'accertamento della violazione commessa da parte dell'esponente aziendale, la dipendenza esistente tra la posizione dell'istituto di credito e quella degli esponenti aziendali comporta, ove la questione venga devoluta alla cognizione del giudice dell'impugnazione, la necessità della partecipazione di quelle stesse parti al giudizio di impugnazione.
Perché ciò possa utilmente avvenire, la statuizione adottata in primo grado nei confronti dell'istituto di credito, tenuto conto della configurazione del rapporto intercorrente tra esponenti aziendali e istituto di credito e segnatamente dell'obbligo di regresso, deve essere rimossa, on,de consentire che quel giudizio ritualmente introdotto con l'atto di opposizione anche da parte degli esponenti aziendali, possa svolgersi nei loro confronti senza pregiudizi di sorta derivanti dalla già accertata sussistenza degli illeciti contestati. Tale soluzione non è in contrasto con la qualificazione del rapporto in termini di litisconsorzio facoltativo, salva la verifica della detta qualificazione sul piano processuale, nel caso in cui – come nella specie – il giudizio sia stato originariamente proposto da istituto di credito ed esponenti aziendali destinatari della contestazione della condotta illecita, da cui è scaturita la sanzione irrogata all'istituto di credito, con obbligo di esercitare l'azione di regresso.
Il vulnus arrecato al diritto di difesa degli esponenti aziendali di cui sia stata erroneamente affermata la carenza di legittimazione attiva alla opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio emesso dall’Autorità di vigilanza nei confronti dell’istituto di credito, con obbligo di regresso nei confronti di tali persone fisiche, non può essere eliminato in altro modo che attraverso la caducazione del provvedimento giurisdizionale che, rigettando l’opposizione proposta dall’istituto di credito (di cui sola sia stata riconosciuta la legittimazione), è inevitabilmente destinato a precludere un diverso accertamento con riferimento alla posizione dei soggetti erroneamente dichiarati non legittimati all’opposizione congiuntamente proposta all’istituto di credito.

Autore Massima Dott. Stefano Pellegatta
© Riproduzione Riservata
 
Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: art. 195 TUF
 

TESTO INTEGRALE ·

Pubblicato il 25 Settembre 2013 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 114



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