Inammissibilita' del recesso convenzionale ad nutum
Collegio arbitrale Cagliari · 30 Aprile 2018
Società per azioni - Diritto di recesso - cause di recesso - recesso ad nutum
La ratio sottesa all’art. 2437, 3° co., va ravvisata nell’estensione alla società per azioni del generale principio di sfavore per i vincoli perpetui, che nella materia societaria appare volto a tutelare, da un lato, l’interesse del singolo socio al disinvestimento e ad evitare, dall’altro lato, nell’interesse generale dell’ordinamento, la sclerotizzazione del sistema che deriverebbe dall’esistenza di vincoli perpetui.
L’autonomia statutaria nella società per azioni, pur ampliata rispetto alla disciplina previgente, può prevedere ex art. 2437, 4° co., cause di recesso ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge ma circoscritte all’ambito delle situazioni in cui si giustifichi una reazione rispetto a decisioni o ad atti pertinenti alla vita societaria. Si pone al di fuori di tale ambito – salvo che non si tratti di società a tempo indeterminato – una previsione statutaria che consenta al socio di recedere in ogni momento dalla società, a prescindere da qualsiasi ragione oggettiva.
Alla stregua del complesso delle disposizioni di cui all’art. 2437, deve ritenersi che il 4° comma del medesimo articolo precluda l’inserimento nello statuto di una s.p.a. di clausole che attribuiscano al socio il diritto di recesso ad nutum e, in connessione con ciò, deve affermarsi l’inderogabilità della norma che limita alla società costituita a tempo indeterminato il diritto di recesso ad nutum del socio. Ne consegue la nullità della clausola statutaria di recesso ad nutum nella s.p.a. costituita a tempo determinato.
Autore Massima Avv. Dino Cagetti
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Segnalazione Prof. Avv. Gabriele Racugno
Normativa di riferimento: art. 2437, 3 e 4 comma