L'intervento adesivo svolto dal terzo nell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 l.fall., promossa dal commissario straordinario nei confronti di un istituto di credito, e' carente di interesse ove la causa petendi risulti incompatibile con la domanda svolta dalla procedura attrice adiuvata
Tribunale Treviso · 28 Giugno 2018
Il terzo interveniente non ha alcun titolo per dispiegare un intervento autonomo nell’azione revocatoria promossa dagli organi della procedura attrice in quanto la legittimazione del commissario, a tutela degli interessi della massa, fa venir meno la legittimazione del singolo creditore a stare in giudizio, non potendosi ammettere la coesistenza delle due legittimazioni.
Non può, parimenti, accogliersi la domanda del terzo interveniente, seppur adesiva alle ragioni della Procedura, allorché le deduzioni del terzo palesino un interesse autonomo, ultroneo e confliggente con quello della parte adiuvata, nel vano tentativo di rendere ammissibile un intervento in causa che non è consentito dalla legge.
Autore Massima Avv. Chiara Brasca
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: Art. art. 67 l.fall., art. 105 c.p.c., art. 51 l.fall., art. 939 c.c.