La relazione del professionista meramente ricognitiva dei valori economici indicati nella proposta concordataria ne comporta la declaratoria di inammissibilita'
Appello Milano · 14 Aprile 2015
Ove ravvisi la carenza di un’attestazione delle proposta concordataria conforme al tipo normativo e recante tutti i requisiti richiesti dalla legge, il Tribunale – essendo chiamato, nel valutare l’ammissibilità della proposta, a verificare la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda dal debitore –, deve inevitabilmente dichiararla inammissibile per carenza di un presupposto essenziale. Ciò in quanto, come anche statuito dalla Suprema Corte (Cass., n. 12549/14), il presupposto per il corretto esercizio da parte dei creditori dei compiti di valutazione dell’economicità della soluzione proposta dal debitore va individuato nella completezza e nell’affidabilità della documentazione prodotta, come illustrata dal professionista attestatore e dal commissario giudiziale, poiché soltanto se in possesso di una conoscenza della situazione finanziaria puntuale e reale della società, essi potranno esprimere convenientemente il proprio giudizio in ordine alla proposta (il Tribunale, nella specie, ha respinto il reclamo ex art. 18 l.fall. promosso della società dichiarata fallita a seguito della declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria proprio in base al rilievo della natura meramente ricognitiva dell’attestazione allegata alla domanda).
Autore Massima Dott. Vincenzo Ruggiero
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: artt. 18, 162 e 163 l.fall.