Inammissibilita' della compensazione per tutti i crediti non scaduti e scaduti se acquistati dopo il fallimento o l'apertura del concordato
Tribunale Torino · 05 Agosto 2016
La generale disciplina del pignoramento applicabile al fallimento ed al concordato preventivo rende insensibile il credito pignorato, vale a dire il credito del fallito o del debitore concordatario verso il terzo, alle cause estintive sopravvenute. Tali cause possono consistere nel successivo sorgere del controcredito o anche nell'acquisto di un controcredito già scaduto alla data del pignoramento o del fallimento o dell'apertura del concordato.
Autore Massima Prof. Avv. Bruno Inzitari
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: Art. 56 l. fall.; art. 2917 c.c..