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Inammissibilita' della compensazione per tutti i crediti non scaduti e scaduti se acquistati dopo il fallimento o l'apertura del concordato


Tribunale Torino · 05 Agosto 2016

Compensazione nel fallimento e nel concordato – Inammissibilita’ della compensazione acquistati dopo la dichiarazione di fallimento siano essi scaduti o non scaduti – Applicabilita’ della disciplina generale del pignoramento che esclude l’efficacia sul credito pignorato delle cause estintive sopravvenute al pignoramento

L'art. 56 l.fall. prevede l'inammissibilita' della compensazione tra il credito del fallito ed il controcredito non scaduto acquistato nell'anno precedente o successivamente al fallimento alla data del fallimento ma deve ritenersi inammissibile, secondo quanto previsto dalla disciplina del pignoramento, la compensazione tra il credito del fallito e i crediti che se pur scaduti alla data del fallimento, sono stati acquistati successivamente a tale data.

La generale disciplina del pignoramento applicabile al fallimento ed al concordato preventivo rende insensibile il credito pignorato, vale a dire il credito del fallito o del debitore concordatario verso il terzo, alle cause estintive sopravvenute. Tali cause possono consistere nel successivo sorgere del controcredito o anche nell'acquisto di un controcredito già scaduto alla data del pignoramento o del fallimento o dell'apertura del concordato.

Autore Massima Prof. Avv. Bruno Inzitari
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: Art. 56 l. fall.; art. 2917 c.c..
 

TESTO INTEGRALE ·

Pubblicato il 02 Dicembre 2016 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 252




 

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