Gli interessi cc.dd. post-fallimentari non decorrono in pendenza della procedura concorsuale e non possono essere richiesti in pagamento al debitore tornato in bonis
Tribunale Padova · 03 Maggio 2016
Procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi – interessi post-fallimentari –
Procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi – cessione– credito per capitale ed interessi ammesso e già soddisfatto – carenza di oggetto – nullità – sussiste
È nulla per carenza di oggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, secondo comma, e 1325, n. 3), c.c., la cessione di un credito per capitale ammesso allo stato passivo di una procedura concorsuale già previamente ed integralmente soddisfatto dalla procedura stessa, in quanto esso si era già così estinto alla data della cessione e nessun ulteriore credito per interessi cc.dd. post-fallimentari può essere medio tempore venuto ad esistenza.
Autore Massima Avv. Vincenzo Ruggiero
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: artt. 55 e 120 l.fall.; artt. 1219, c.2, 1224, 1282, 1418 c.c.; art. 633 e 634 c.p.c.; L. n. 85/1979 (Legge Prodi);