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La quantificazione del danno nell'azione di responsabilita' verso gli amministratori di societa' di capitali: le Sezioni Unite delimitano i confini del criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare


Cassazione Sez. Un. Civili Roma · 06 Maggio 2015

Responsabilità – amministratori – sindaci – quantificazione del danno – nesso di causalità  – onere della prova – criterio presuntivo – differenza tra attivo e passivo – limiti.

Nell’azione di responsabilità promossa dalla Curatela del fallimento di società di capitali nei confronti dell’amministratore, l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile deve essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti posti in essere dallo stesso amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra gli inadempimenti perpetrati e il danno di cui la Procedura domanda il ristoro.

La totale carenza delle scritture contabili della società, anche ove addebitabile all’operato dell’amministratore convenuto, non giustifica da sola che il danno da risarcire possa essere individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l’attivo fallimentare, in quanto tale criterio può essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni affinché il Giudice proceda in tal senso e sempre che siano indicate le ragioni che non hanno consentito di accertare gli specifici effetti danno concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore, come pure che il ricorso all’esposto criterio sia logicamente plausibile avuto riguardo alle circostanza del caso concreto.


Autore Massima Dott. Vincenzo Ruggiero
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
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Pubblicato il 15 Maggio 2015 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 206



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