Esclusione dell’IVA: la T.I.A. e la T.A.R.S.U. non sono assoggettabili ad I.v.a.
Tribunale Prato · 21 Maggio 2013
Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie nelle quali il contribuente richiede alla società concessionaria della riscossione dei tributi locali la restituzione degli importi corrisposti a titolo di I.v.a. in occasione del pagamento della Tariffa di Igiene ambientale (T.I.A.), in quanto dette controversie non hanno ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione, ma attengono ad un rapporto privatistico tra il soggetto che svolge le prestazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti, soggetto passivo dell’imposta, ed il privato che fruisce del servizio a pagamento, sul quale l’ente erogatore del servizio intende far ricadere il peso dell’imposta, senza che nella lite sia coinvolta l’Agenzia fiscale.
È fondata l’eccezione di incompetenza per materia del Giudice di Pace a conoscere dei rapporti tributari – attinenti, in particolare, all’I.v.a. -, intercorrenti tra il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed il fruitore di tale servizio. La competenza per materia del tribunale a decidere in ordine a tali rapporti è data dalla limitazioni subite dalla giurisdizione tributaria con riferimento alle controversie che non hanno ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione, ma un rapporto di natura privatistica, che comporta un accertamento meramente incidentale in ordine alla debenza dell’imposta contestata.
La Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) costituisce non già un’entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.), e conserva la qualifica di tributo propria di quest’ultima. Stante la mancanza di disposizioni legislative suscettibili di essere richiamate a presidio della soggezione ad I.v.a. della prestazione del servizio di smaltimento in sé e per sé considerata, gli importi pretesi a titolo di T.I.A. non sono assoggettabili ad I.v.a.
Autore Massima Dott. Vincenzo Ruggiero
© Riproduzione Riservata
Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: art. 9, secondo comma, c.p.c., art. 2 d.lgs. n.546/1992; d. lgs. n. 152/2006; d. l. n.201/2011; D.P.R. n. 503/1993; art. 49 d. lgs. n. 22/1997