Appello Cagliari · 10 Marzo 2014
Concordato – ammissibilità della proposta – poteri del Tribunale - fattibilità giuridica – fattibilità economica – sentenza di fallimento – revoca.
La linea di demarcazione che delimita i poteri del Tribunale in sede di esame della proposta di concordato presentata dal debitore concordatario è data - secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 1521/2013 e Cass., n.24970/2013) -, dalla manifesta irrealizzabilità del piano di concordato sotto l’aspetto della fattibilità economica, la quale soltanto giustifica un intervenuto del Tribunale ai sensi dell’art. 162 l.fall.. Deve essere pertanto revocata la sentenza del Tribunale che abbia dichiarato l’inammissibilità della proposta concordataria formulata dal debitore, dichiarandone al contempo il fallimento, sulla base non già di una valutazione di patente irrealizzabilità del piano, ma sulla scorta di elementi affatto riscontrabili, quale il convincimento che la vendita in blocco del compendio aziendale non sarebbe stata possibile, che il settore economico di riferimento sia attraversato da una grave crisi economica e che la proposta concordataria non sia accompagnata da proposte di acquisto vincolanti.
Autore Massima
Dott. Vincenzo Ruggiero © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Prof. Avv. Gabriele RacugnoNormativa di riferimento:
artt. 1, 5, 160, 162, 163, 169 e 173 l.fall.
Pubblicato il 29 Maggio 2014 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 155