Tribunale Milano · 23 Ottobre 2013
Servizio essenziale di riscaldamento - interruzione e sospensione del servizio per morosità - diritto alla salute - violazione - illegittimità
E’ illegittima l’interruzione della fornitura del servizio essenziale per la vita del riscaldamento dell’abitazione nel periodo invernale. Tale interruzione, infatti, è suscettibile di ledere il diritto fondamentale alla salute del soggetto interessato, in violazione dell’art. 32 Cost., mentre, il diritto che con la sospensione della fornitura si intende tutelare, vale a dire il recupero dei crediti vantati dal fornitore del servizio, è puramente economico e sempre altrimenti riparabile.
Autore Massima
Dott. Vincenzo Ruggiero © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Prof. Avv. Bruno InzitariNormativa di riferimento:
art. 32 Cost., art. 700 c.p.c., art. 1100 e ss. c.c.; art. 63, comma terzo, disp. att. c.c.
Pubblicato il 30 Dicembre 2013 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 129