Tribunale Milano · 12 Marzo 2012
Trust liquidatorio – fallimento – cancellazione d’ufficio società – bilancio finale liquidazione
Ai sensi del primo comma dell’art. 2495 c.c. il presupposto per la cancellazione della società dal Registro delle Imprese è rappresentato dall’approvazione del bilancio finale di liquidazione, ossia il documento contabile che presuppone l’avvenuta integrale liquidazione dell’attivo e la sua destinazione al pagamento dei creditori e dei finanziatori postergati ex art. 2467 c.c., e che deve conseguentemente individuare specificamente il residuo attivo da distribuire pro quota ai soci, residuo che delimita, ex art. 2495 c.c., la misura della responsabilità patrimoniale personale degli (ex) soci rispetto ad eventuali creditori sociali rimasti insoddisfatti.
Autore Massima
Avv. Michela Bailo Leucari © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Prof. Avv. Bruno InzitariNormativa di riferimento:
artt. 2191 c.c.; 2495 c.c.; art. 10 R.D. n. 267, 1942
Pubblicato il 26 Febbraio 2013 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 49