Dopo la separazione coniugale va resa la somma mutuata
Cassazione civile, sez. III Roma · 24 Maggio 2013
L'inderogabilità dei diritti e dei doveri che scaturiscono dal matrimonio non viene meno per il fatto che uno dei coniugi, avendo ricevuto un prestito dall'altro, si impegni a restituirlo in caso di separazione. Accordo, quest’ultimo, in cui non è ravvisabile alcuna coercizione psicologica sul coniuge debitore idonea ad incidere sulla volontà di separarsi, né, pertanto, alcuna causa di nullità del contratto.
Autore Massima Dott.ssa Giuseppa Fonzo
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: artt. 143, 160, 1322, 1354, 1421, 2035 cod. civ.