Sospensione dei contratti bancari nel concordato preventivo e clausola di compensazione.
Tribunale Bologna · 22 Aprile 2013
2) La facoltà di scioglimento dal contratto deve intendersi riconosciuta anche nel concordato con riserva di cui al sesto comma dell’art. 161 l.fall. per effetto del riferimento operato dall’art. 169 bis l.fall. all’art. 161 l.fall. e, quindi, anche alla domanda con riserva prevista dal sesto comma di quest’ultimo articolo.
3) Ai contratti bancari che prevedono l’erogazione del credito su anticipazione di fatture o di ricevute bancarie, che, in virtù dell’ordinaria prosecuzione del rapporto in base agli art. 186 bis, terzo comma l.fall., e 169 bis l.fall., continuano nel concordato, potrà applicarsi, ove prevista, la clausola di compensazione tra il debito relativo all’avvenuta anticipazione ed il credito per le somme incassate dalla banca.
4) La sospensione autorizzata dagli organi fallimentari secondo quanto previsto dall’art. 169 bis l.fall. comporta la sospensione degli effetti di ogni clausola del contratto, compresa la clausola di compensazione, con conseguente devoluzione di ogni incasso effettuato dalla banca al debitore concordatario.
5) La prosecuzione del rapporto contrattuale, superata l’interinale sospensione, comporta la integrale applicazione della citata clausola di compensazione.
Autore Massima Maria Rita Schiera
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: art. 169 bis l.fall., art. 161 l.fall., art. 186 bis