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Il contratto di swap che parte con uno squilibrio iniziale a carico del cliente e' nullo per mancanza di causa concreta


Appello Torino · 22 Aprile 2016

Intermediazione finanziaria - contratti di swap - necessità di individuazione della causa in concreto - sussistenza

Intermediazione finanziaria - contratti di swap - equilibrio iniziale tra le prestazioni - insussistenza - nullità del contratto ex art. 1418 c.c.

Intermediazione finanziaria - contratti di swap - assolvimento onere informativo sul valore negativo di partenza - necessità 


Risponde ad esigenze di tutela sottese all'ordinamento il fatto che la causa sottesa ad un negozio giuridico bilaterale quale è lo swap vada individuata in concreto e non già solo su un piano astratto. La mancanza di uno scopo concreto ovvero l'incidenza sullo stesso di fattori ulteriori determina l'invalidità per mancanza di causa dell'intero contratto.

Nel contratto di swap caratterizzato dallo scambio di tassi di interesse è indispensabile che vi sia equilibrio iniziale tra le prestazioni consistenti nei reciproci pagamenti. Pertanto, il contratto di swap caratterizzato già al momento della sottoscrizione da un flusso negativo a carico di una delle parti è affetto da nullità per mancanza della causa concreta, dovendosi considerare che proprio in questo, tra l'altro, è ravvisabile una commissione implicita o occulta ovvero un compenso maggioritario per la banca.

L'assolvimento dell'onere informativo da parte della banca è inscindibilmente collegato con la causa del contratto, in quanto, in caso di occultamento di un valore negativo per il cliente, si verifica uno squilibrio rapportabile ad una falsa cognizione in capo al cliente della funzione stessa del contratto.


Autore Massima Avv. Maria Rita Schiera
© Riproduzione Riservata
 
Segnalazione Avv. Elia Massimiliano
Normativa di riferimento: Art. 1418 c.c.; art. 21 TUF
 

TESTO INTEGRALE ·

Pubblicato il 11 Maggio 2016 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 243



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