È inammissibile la proposta di concordato che, per garantire il soddisfacimento integrale del credito IVA e per ritenute non versate, in ipotesi di patrimonio sociale incapiente, violi il divieto di alterazione della graduazione dei privilegi
Tribunale Torino · 22 Gennaio 2015
Nella proposta di concordato, in ipotesi patrimonio sociale incapiente per il pagamento dei creditori privilegiati ante 19° grado, le risorse disponibili non possono essere destinate al soddisfacimento integrale del credito IVA e per ritenute operate e non versate, in quanto esse devono essere suddivise per il pagamento della totalità dei crediti muniti di prelazione, secondo l’ordine di graduazione dei privilegi. Questi ultimi, in caso di incapienza del patrimonio sociale, ben possono essere degradati, ma, in presenza di credito IVA e ritenute operate e non versate e di incapienza nel patrimonio sociale, il patrimonio sociale non potrà essere destinato al pagamento integrale dei crediti tributari ai sensi dell’art. 182-ter l.fall., con degradazione dei creditori privilegiati anteriori. L’impiego delle risorse sociali al pagamento dei crediti IVA e ritenute operate e non versate in presenza di patrimonio incapiente rispetto ai creditori anteriori viola, infatti, l’ordine dei privilegi, come pure viola il divieto di alterazione della graduazione dei privilegi, comportando l’inammissibilità della proposta.
Nella medesima ipotesi, per garantire il rispetto della norma generale di cui all’art. 160, comma secondo, l.fall., da un lato, e della norma eccezionale di cui all’art. 182-ter l.fall., dall’altro, la proposta concordataria deve prevedere la specifica destinazione di nuova finanza esterna per il pagamento integrale dei crediti tributari per IVA e ritenute operate e non versate, sì da rispettare il carattere inderogabile dell’integrale pagamento del credito tributario e, al contempo, il divieto di alterazione della graduazione dei privilegi. L’apporto di finanza esterna, infatti, si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati, in quanto risulta neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice, non comportando un incremento dell’attivo patrimoniale sul quale devono essere soddisfatti i creditori privilegiati secondo il loro grado e neppure un aggravio del passivo concordatario.
La previsione, nella proposta di concordato, del soddisfacimento dei creditori chirografari in una percentuale irrisoria (nella specie, pari a meno dell’1 per cento) determina l’assenza di causa concreta della proposta, vale a dire un soddisfacimento pur minimo dei creditori concordatari.
Autore Massima Dott. Vincenzo Ruggiero
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Segnalazione Dott. Luciano Quattrocchio
Normativa di riferimento: artt. 160, comma secondo, 161, comma terzo, 162, 182-ter, l.fall..