E' nulla la cessione di quota pro indiviso prima della divisione
Cassazione civile Roma · 10 Marzo 2016
Donazione – beni futuri – beni altrui – cause del contratto – nullità – inefficacia - quota pro indiviso - validità
La Cassazione, nella sua composizione più autorevole, non rifacendosi né al tradizionale orientamento secondo cui nella donazione di beni futuri (art. 771 cod. civ.) andrebbero ricompresi anche i beni altrui (Cass. civ. n. 3315/1979, n. 6544/1985, n. 11311/1996, n. 10356/2009 e n. 12782/2013), né confermando l’orientamento espresso nel 2001 (Cass. civ. n. 1596/2001), secondo il quale la donazione di beni altrui si deve ritenere valida anche se inefficace, poiché l’ art. 771 cod. civ. ha natura eccezionale, e quindi insuscettibile di applicazione analogica, statuisce che è nulla la donazione di bene altrui per mancanza di causa del negozio di donazione. In altri termini, i giudici della Suprema Corte considerano l'appartenenza al donante del bene oggetto di donazione elemento essenziale, in mancanza del quale la causa tipica del contratto stesso non può attuarsi.
La sentenza in commento, applica tale principio anche al caso in cui oggetto della donazione è un bene solo in parte altrui, perché appartenente pro indiviso a più comproprietari per quote differenti e donato per la sua quota da uno dei coeredi. Anche in questo caso si tratterebbe di bene non presente nel patrimonio del donante al momento dell’atto, essendovi la possibilità che il bene oggetto di donazione, in sede di divisione, venga assegnato a soggetto diverso dal disponente.
Autore Massima Not. Lodovica de Stefano
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Segnalazione Not. Lodovica de Stefano
Normativa di riferimento: artt. 769 - 757 - 771 - 1103 - 1325 - 1418