La carenza ab origine della legittimazione del soggetto istante preclude l’avvio del procedimento prefallimentare
Cassazione civile, sez. I Roma · 15 Maggio 2013
Fallimento – iniziativa per la dichiarazione di fallimento – estinzione della società creditrice – rilevabilità d’ufficio
Il ricorso per fallimento presentato dalla società estinta è inidoneo a far iniziare il procedimento prefallimentare, e quindi a pervenire alla pronuncia di fallimento, dovendosi ritenere precluso l’avvio del procedimento dalla carenza ab origine della legittimazione processuale e sostanziale dell’istante; tale carenza è rilevabile in via officiosa anche in sede di reclamo, in quanto attinente alla sussistenza dell’indispensabile iniziativa di parte, la sola idonea a dare impulso al procedimento, altrimenti preclusa all’ufficio. (Nella specie, la società creditrice risultava estinta a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta in data successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, art. 4, che ha attribuito a tale adempimento efficacia costitutiva).
Autore Massima Dott.ssa Elena Depetris
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Segnalazione Dott.ssa Elena Depetris
Normativa di riferimento: art. 6 l.fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)