Tribunale Milano · 21 Novembre 2011
Fallimento – cancellazione società – liquidazione – conservatore Registro Imprese – tutela ceditori sociali
Il provvedimento di cancellazione della iscrizione di cancellazione di società dal Registro delle Imprese non può essere adottato nell’ipotesi di cancellazione richiesta ed ottenuta da società la quale, al momento della richiesta di cancellazione, presentava rapporti debitori pendenti ovvero in corso di accertamento giudiziale, ciò in forza della disciplina di cui al secondo comma dell’art. 2495 c.c., la quale legittima i “creditori sociali non soddisfatti” a far valere i loro crediti nei confronti dei (cessati) soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (e dunque impedisce di configurare il pagamento di tutti i creditori sociali quale presupposto di compimento della liquidazione e di cancellazione della società), nonchè in forza dell’azionabilità di domande di fallimento entro l’anno dalla cancellazione della società dal Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 10 l.fall.
Autore Massima
Avv. Michela Bailo Leucari © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Prof. Avv. Bruno InzitariNormativa di riferimento:
artt. 2191 c.c.; 2495 c.c.; art. 10 R.D. n. 267, 1942
Pubblicato il 26 Febbraio 2013 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 50