Rapporti tra impresa “agricola” ed “agrituristica” ai fini dell’indagine sulla fallibilità
Cassazione civile, sez. I Roma · 14 Gennaio 2015
L’indagine sulla natura, commerciale o agricola, di un’impresa agrituristica, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, ai sensi dell’art. 1 l.fall., va condotta sulla base di criteri uniformi valevoli per l’intero territorio nazionale e non già sulla base di criteri valutativi evincibili dalle singole leggi regionali, che possono fungere esclusivamente da supporto interpretativo. L’apprezzamento, in concreto, della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività agrituristiche ed attività agricole, nonché la prevalenza di queste ultime rispetto alle prime, va condotto alla luce dell’art. 2135, terzo comma, c.c., integrato dalle previsioni della L. n.96/2006 sulla disciplina dell’agriturismo, tenuto conto che quest’ultima costituisce un’attività para-alberghiera, onde la verifica della sua connessione con l’attività agricola non può esaurirsi nell’accertamento dell’utilizzo prevalente di materie prime ottenute dalla coltivazione del fondo e va, piuttosto, compiuta avuto riguardo all’uso, nel suo esercizio, di dotazioni e di ulteriori risorse dell’azienda, che siano normalmente impiegate nell’attività agricola.
Autore Massima Dott. Vincenzo Ruggiero
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Segnalazione Prof. Avv. Gabriele Racugno
Normativa di riferimento: artt. 1 e 15 l.fall.; art. 2135 c.c.; L. n. 96/2006;