Gli Interessi moratori sulle transazioni commerciali maturati prima della dichiarazione di fallimento vanno ammessi al passivo
Cassazione civile, sez. I Roma · 08 Febbraio 2017
Il giudice delegato, in mancanza di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato il credito maturato a titolo di interessi moratori, deve compiere detto accertamento in sede di ammissione al passivo secondo le regole stabilite dalla legge speciale, attuativa della direttiva comunitaria.
Ogni diversa interpretazione delle norme citate si porrebbe in contrasto con il principio di effettività del diritto comunitario (Cass. 9862/2014: «In tema di transazioni commerciali tra soggetti domiciliati negli Stati membri dell'Unione europea, la sentenza di condanna al pagamento di interessi di mora, che indichi la sola decorrenza e non anche la natura e la misura di essi, sulla base del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, si pone in contrasto con il principio di effettività del diritto comunitario, atteso che ai sensi dell'art. 49, del Regolamento 22 dicembre 2000, n. 44/2001/CE, "ratione temporis" vigente, le decisioni straniere che applicano penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se la misura sia definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro di origine.»)
Autore Massima Avv. Chiara Ravina
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Segnalazione Avv. Chiara Ravina
Normativa di riferimento: art. 1, comma 2, legge n. 231 del 2002; ; artt. 54 e 55 l. fall.; art. 49 Regolamento 22 dicembre 2000, n. 44/2001/CE