Appello Milano · 18 Luglio 2013
Concordato-sospensione del contratto in corso di esecuzione - provvedimento inaudita altera parte - necessita' del contraddittorio Anche se l’art. 169-bis l.fall., nella sua formulazione letterale, non prevede espressamente che il Tribunale, prima di decidere sull’istanza di autorizzazione allo scioglimento o sospensione dei contratti pendenti formulata da una società in concordato, disponga l’audizione della controparte contrattuale interessata, “la necessità di tale incombente appare incontestabile” in considerazione, da un lato, dell’incidenza che il provvedimento in parola è idoneo ad esplicare sulla posizione del contraente in bonis e, dall’altro lato, in virtù dalla circostanza che uno dei principi ispiratori delle recente riforma della materia fallimentare è quello di garantire il rispetto del principio costituzionale del contraddittorio. Pertanto, ogniqualvolta si sia in presenza di una provvedimento volto a dirimere un contrasto tra contrapposte posizioni soggettive – come accade nel caso dello scioglimento e della sospensione di un contratto in corso con una società in concordato -, il contraddittorio deve essere esteso al contraente in bonis, in quanto destinatario degli effetti della decisione, nel rispetto di un modello procedimentale conforme ai principi costituzionali del giusto processo.
Autore Massima
Dott. Vincenzo Ruggiero © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Prof. Avv. Bruno Inzitari
Pubblicato il 09 Agosto 2013 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 111