Cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società ed esclusione della legittimazione dei suoi soci ad agire in giudizio
Cassazione civile · 12 Febbraio 2013
Società - equa riparazione per irragionevole durata del processo - società di persone - cancellazione della società dal registro delle imprese - legittimazione dei soci a domandare il risarcimento del danno
Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; si trasferiscono del pari ai soci, in regime di con titolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato. La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società esclude la legittimazione dei suoi soci ad agire in giudizio per ottenere l’equa riparazione per il ragionevole durata di altro processo, di cui la società sia stata parte, in quanto la scelta di farci cancellare dal registro delle imprese implica la tacita rinuncia della società al credito in questione, essendo incompatibile con la volontà di pervenire al concreto accertamento e liquidazione del medesimo.
Autore Massima Prof. Avv. Bruno Inzitari
© Riproduzione Riservata
Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari
Normativa di riferimento: artt. 528, 2191, 2324, 2492, 2495, 2456 c.c.; art. 10 R.D. 267/1942