Cassazione civile, sez. I Roma · 09 Maggio 2014
Anatocismo bancario – interessi – capitalizzazione
In materia di anatocismo bancario la Prima sezione della Corte di Cassazione ha ribadito l’inesistenza di un uso normativo atto a giustificare una deroga ai limiti posti dall’art. 1283 c.c. sia in relazione alla capitalizzazione trimestrale sia in relazione alla capitalizzazione annuale degli interessi debitori. La Suprema Corte ha, altresì, confermato la soggezione del rapporto di conto corrente bancario ai principi generali di cui all’art. 1283 c.c., non essendo allo stesso applicabile la regola dettata dall’art. 1831 c.c. sulla chiusura del conto corrente ordinario, non richiamato dall’art. 1857 c.c.
Ne consegue che in ipotesi di violazione dell’art. 1283 c.c. in relazione all’anatocismo trimestrale applicato dalla banca sul conto corrente non è possibile sostituire l’anatocismo trimestrale con anatocismo di diversa periodicità, anch’esso illegittimo.
Autore Massima
Dott.ssa Elena Depetris © Riproduzione Riservata
Segnalazione
Prof. Avv. Bruno InzitariNormativa di riferimento:
artt. 1283, 1831, 1857 cod. civ.
Pubblicato il 18 Luglio 2014 - Sez. II Giurisprudenza - Documento n. 162