Il compenso del pre-commissario non rientra tra le spese necessarie per la prosecuzione dell'attivita' aziendale ex art. 182 quinquies l. fall.
Tribunale Bergamo · 12 Gennaio 2017
In quest’ottica, la domanda di autorizzazione alla contrazione del finanziamento deve essere accompagnata da una relazione del professionista attestatore che, come noto, deve inerire specificamente alla funzionalità del finanziamento, e quindi della prosecuzione della gestione caratteristica resa possibile dal finanziamento stesso, al miglior soddisfacimento dei creditori. La relazione mirata dell’attestatore non è quindi altro se non un presidio della garanzia patrimoniale della massa dei creditori prevista dall’art. 2740 c.c.
Da quanto esposto discende che la richiesta di autorizzazione alla contrazione di un finanziamento prededucibile finalizzato al versamento della somma richiesta dal tribunale per assicurare il pagamento delle spese e del compenso del commissario giudiziale nella fase preconcordataria esula totalmente dalla ratio della norma in discorso, essendo funzionale alla contrazione di un finanziamento finalizzato al reperimento di risorse, peraltro minime, che la società dovrebbe avere per assicurare il pagamento delle spese della fase preconcordataria.
Autore Massima Avv. Chiara Ravina
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Segnalazione Avv. Chiara Ravina
Normativa di riferimento: art. 182-quinquies, primo comma, l. fall.