Simulazione al fine di sottrarre beni al fisco
Cassazione penale Roma · 16 Ottobre 2012
Commette il reato previsto dall’art. 11 del D.lgs. 74/2000 il soggetto che, essendo debitore verso l’Erario per imposte scadute iscritte a ruolo (ancorché non abbia ancora avuto inizio la procedura coattiva di riscossione), al fine di sottrarsi dal pagamento delle stesse rende inefficace la procedura di riscossione coattiva attraverso la formazione di un fondo patrimoniale ex art. 167 del Codice civile avente ad oggetto beni immobili, anche se gli stessi sono per buona parte in comproprietà con terzi (nel caso di specie, con il coniuge). Trattandosi di fattispecie incriminatrice inquadrabile nella categoria dei reati di pericolo, perché si abbia consumazione del reato non è necessario che si verifichi un’effettiva lesione del diritto di credito dell’Erario (potendosi quindi configurare il reato anche qualora, dopo il compimento dell’atto fraudolento, avvenga poi il pagamento dell’imposta dovuta e dei relativi accessori, circostanza quest’ultima che assume rilevanza esclusivamente quale circostanza attenuante ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 74/2000), essendo sufficiente l’idoneità della condotta ad ostacolare il soddisfacimento dell’obbligazione tributaria.
La condotta dell’agente dev’essere tuttavia connotata dal dolo specifico di sottrarsi al pagamento di imposte che superino la soglia prevista dalla norma incriminatrice, non potendosi quindi prescindere da una rigorosa verifica dell’elemento soggettivo e non essendo sufficiente rinvenire la sussistenza di quest’ultimo nel mero compimento di un atto idoneo a recare pregiudizio alla garanzia patrimoniale, quasi che tale condotta sia indice, in re ipsa, della sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma.
Autore Massima Dott. Mauro Grandi
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Segnalazione Prof. Avv. Bruno Inzitari